Vi proponiamo la lettura di questo articolo molto interessante tratto dal sito "AILF"

http://www.ailf.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=568

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Visite fiscali? Solo una...

Analizziamo uno dei decreti collegati al "famigerato" Decreto 190, quello denominato "Brunetta" per semplicità.

E', come spesso succede, conosciutissimo per quanto riguarda i doveri del dipendente ed ignorato per quanto riguarda i diritti.  Noi infermieri poi siamo bravissimi in questo, vero?

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto..[omissis]

A d o t t a il seguente decreto:

Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

Art. 1  Fasce orarie di reperibilita'

In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Su questo articolo poco da dire. Per i dipendenti pubblici le fasce orarie di reperibilità sono estese a questi orari. Il dipendente deve farsi trovare presso l'abitazione o il luogo indicati al momento della compilazione del certificato elettronico di malattia. In caso di assenza deve giustificare all'INPS la motivazione.

Art. 2  Esclusioni dall'obbligo di reperibilita'

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) infortuni sul lavoro;

c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta.

2. Sono altresi' esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata gia' effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Il secondo articolo invece è decisamente più interessante e meno conosciuto. Ovvio, sono diritti, perchè pubblicizzarlo o leggerlo?

Al comma 1 identifica tutta una serie di situazioni per le quali la visita fiscale non è richiedibile. Gli infortuni sul lavoro ricordiamo soltanto che sono anche quelli in itinere, ovvero quelli accaduti nel periodo necessario a recarsi e tornare dal lavoro.

Il comma 2 è invece l'oggetto del presente articolo.

Per ogni certificato inviato è possibile UNA ED UNA SOLTANTO visita fiscale, purchè il medico inviato dall'INPS confermi quanto dichiarato nel certificato del medico di medicina generale. Il medico INPS che esegue la prima visita fiscale deve quindi sottoscrivere diagnosi e prognosi del certificato elettronico inviato all'agenzia previdenziale.

Validato il certificato, il decreto (che in quanto decreto ministeriale non è sottoposto alla trasformazione in legge per essere adottato) è chiaro. Il dipendente non perde solo il dovere di essere sottoposto a visita fiscale, ma acquista in toto il diritto a non essere più vincolato agli orari di reperibilità.

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Questo articolo è tratto dal sito AILF:

http://www.ailf.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=568

 

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