Nuovi congedi parentali 2022 e permessi 104. Dal 13 Agosto nuove regole, cosa cambia?
Novità per i genitori e la conciliazione vita-lavoro nel d. lgs n. 105 2022 Congedi ampliati, smart working e divieto di discriminazione per i caregivers.
Congedi parentali ampliati, congedo di paternità anche prima della nascita, estensione dell’indennità per gravidanza a rischio alle lavoratrici autonome, priorità dello smart working per chi ha figli o anziani o disabili da assistere con permessi legge 104 .
Sono alcune delle novità contenute nel decreto legislativo n. 105-2022 approvato dal Governo nello scorso mese di giugno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2022 .
Le novità entrano in vigore a partire al 13 agosto 2022-
Scarica qui il DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2022, n. 105
Qui il riepilogo della disciplina in vigore: Congedi maternità paternità e parentali .
Vediamo di seguito maggiori dettagli sulle novità in arrivo
- Congedo paternità anche prima della nascita
- Congedo parentale fino a 12 anni del bambino
- Maternità lavoratrici autonome: indennità per gravidanza a rischio
- Smart working e legge 104: in azienda priorità ai genitori e caregivers
- Sanzioni e obblighi ai fini della certificazione di parità
1) Congedo paternità anche prima della nascita
Il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi è stato recentemente portato a regime dalla legge di bilancio 2022 e l’inps ha già emanato le indicazioni operative per la fruizione.
Con il nuovo decreto il congedo obbligatorio e indennizzato al 100% per i padri potrà essere fruibile, come il congedo di maternità, liberamente in tutto l’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino.
In caso di parto plurimo il congedo sale a 20 giorni invece che 10. Dall’entrata in vigore sono inclusi anche i dipendenti pubblici (che sino ad oggi erano stati esclusi).
2) Congedo parentale fino a 12 anni del bambino
Due le novità in tema di congedo parentale facoltativo, successivo a quello obbligatorio e indennizzato solo al 30% :
1 – Passa da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo facoltativo, spettante al genitore solo, per un maggiore sostegno ai nuclei familiari monoparentali.
2 – I congedi parentali in presenza di due genitori invece salgono a 9 in totale, invece che 6. Sono previsti infatti:
- 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore (3+3)
- 3 mesi, trasferibili tra i genitori un’indennità pari al 30% della retribuzione.
OVVERO : 3 per il padre, 3 per la madre e 3 trasferibili tra i due: TOTALE 9 MESI.
Prevista inoltre una indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave pari al 30%;
Inoltre aumenta da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono usufruire del congedo parentale, indennizzato come descritto sopra.
Novità: la fruizione del congedo parentale non riduce le ferie, i riposi e la tredicesima mensilità o gratifica natalizia e sono computati nell’anzianità di servizio.
3) Maternità lavoratrici autonome: indennità per gravidanza a rischio
Viene esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche in caso di eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.
4) Smart working e legge 104: in azienda priorità ai genitori e caregivers
Le novità sulla legge 104/92 in riferimento al nuovo decreto legislativo n. 105/22, pubblicato il 29 luglio ed in vigore dal 13 agosto 2022.
La legge 104/92 tutela soggetti diversamente abili al fine di rimuovere le cause invalidanti e promuovere l’autonomia e la socializzazione anche attraverso
- permessi
- congedi straordinari
- prolungamento del congedo parentale per figli disabili gravi fino a 12 anni
- agevolazioni per lavoratrici e lavoratori
Per lavoratrice o lavoratore che richiede i permessi per se stesso è possibile, in alternativa, fruire di:
- riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro
- tre giorni di permesso mensile (frazionabili a loro volta in ore).
Smart working
Per lavoratoratrici e lavoratori disabili, ovvero che assistono familiari disabili, è sancita la priorità nell’accoglimento della richiesta di smart working da parte del datore di lavoro.
La stessa priorità è inoltre riconosciuta alle lavoratrici e lavoratori con
- figli fino a 12 anni di età
- senza limite di età nel caso di figli con disabilità.
Novità anche per il congedo straordinario che potrà essere fruito anche dai conviventi di fatto con il disabile da assistere. I chiarimenti in un documento dell’Inps che attua la novella contenuta nel dlgs n. 105/2022.
Stop al «referente unico» per la fruizione dei permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 per assistere i disabili. Dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del dlgs n. 105/2022 contenente misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro, i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno anche essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l’assistenza allo stesso disabile. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 3096/2022.
Con la modifica, ad esempio, diventa possibile per due soggetti (es. coniugi) assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare disabile in giorni diversi fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese.
Dalla stessa data, inoltre, il congedo straordinario di cui all’articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001 potrà essere fruito anche dal convivente di fatto (come già previsto per i permessi mensili). Resta fermo, inoltre, il principio secondo cui la convivenza con il disabile possa essere instaurata successivamente alla richiesta del congedo. La novella, pertanto, comporta l’aggiornamento della tabella dell’ordine di priorità.
https://www.nursindap.it/wp-content/uploads/2022/08/congedo_straordinario_ordine_priorita-300x233.png 300w, https://www.nursindap.it/wp-content/uploads/2022/08/congedo_straordinario_ordine_priorita-768x597.png 768w" alt="" width="782" height="608" class="wp-image-10628 size-full aligncenter" loading="lazy" />
Domande al via
Le modifiche, come detto, sono in vigore dal 13 agosto. Da questa data, spiega l’Inps, più soggetti aventi diritto potranno richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave. Dalla stessa data sono in vigore anche le modifiche in merito al congedo straordinario. In tal caso, tuttavia nelle more dell’aggiornamento dei sistemi informatici dell’Inps, gli interessati dovranno rilasciare un’autocertificazione dalla quale risulti la convivenza di fatto (di cui all’articolo 1, co. 36 della legge n. 76/2016) con il disabile da assistere.
Resta fermo che, nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, l’interessato dovrà produrre un’autocertificazione, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.
Documenti: Messaggio Inps 3096/2022
Congedo straordinario retribuito
I conviventi di fatto e parte dell’unione civile vengono equiparati al coniuge al fine della richiesta dei due anni di congedo, continuato o frazionato, all’entrata in vigore del decreto legislativo. L’accoglimento della richiesta passa da 60 a 30 giorni.
5) Sanzioni e obblighi ai fini della certificazione di parità
La nuova formulazione del congedo di paternità obbligatorio prevede in caso di “ rifiuto, opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro” per paternità la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 a carico del datore di lavoro.
Inoltre i datori di lavoro che non favoriscono l’esercizio dei diritti sopracitati non potranno nei due anni successivi ottenere la certificazione della parità di genere.
Si ricorda che i mancati adempimenti in tema di parita di genere comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 e, nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. Inoltre in assena di certificazione l’azienda puo essere esclusa da gare di appalto pubblico.